IMU - Imposta Municipale Propria

Che cos’e l'IMU?

Ai sensi dell’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui l’imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013.

L’imposta interessa tutti gli immobili ubicati nel territorio dello Stato Italiano a qualsiasi uso destinati.

Nello specifico, si intende per:

fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; sono compresi tra i fabbricati anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola;

area edificabile: un’area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;

terreno agricolo: il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del Codice Civile.

Chi deve pagare l'IMU?

I cittadini che sono tenuti al pagamento, denominati soggetti passivi, sono: il proprietario dell’immobile oggetto di imposizione ovvero i titolari dei diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing) e il concessionario di aree demaniali.

L’Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, ESCLUSA, a decorrere dal 01/01/2014, L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE DELLA STESSA, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Si precisa che per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come UNICA UNITA’ IMMOBILIARE, nel quale IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE.

Per PERTINENZE dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (deposito, magazzino), C/6 (rimessa, garage,…) e C/7 (tettoia chiusa, aperta), nella misura massima di un’ unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

NOTA 1: Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

L'imposta municipale propria non si applica

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civile del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (Art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012).

 

Le esenzioni

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

A decorrere dall'anno 2014, non è altresì dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Le detrazioni

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ex art. 93 del DPR n. 616 del 24/7/1977.

Come si calcola la "base imponibile" dell'IMU?

1) Fabbricati

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore della base imponibile è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

 

CATEGORIE CATASTALI

Coefficienti I.M.U. applicati sulla rendita catastale

Abitazioni (fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10)

160

Caserme, comunità, edifici pubblici (fabbricati classificati nel gruppo catastale B);

140

Laboratori artigianali e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro (fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5);

140

Uffici (fabbricati classificati nella categoria catastale A/10);

80

Edifici industriali e commerciali (fabbricati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5): Il moltiplicatore in questione è aumentato a 65 dal 1° gennaio 2013)

65

Banche, assicurazioni (categoria D/5)

80

Negozi (fabbricati classificati nella categoria catastale C/1)

55

AttenzioneLa base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente: a tale dichiarazione farà seguito comunque un controllo da parte del Servizio Tecnico comunale.

 

2) TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli il valore della base imponibile è ottenuto applicando al reddito dominicalerisultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (dal 1°gennaio 2014).

3)  AREE EDIFICABILI

Quanto alle aree edificabili si avvisa la popolazione che ai fini del versamento IMU il valore di riferimento è quello venale in comune commercio (cioè il valore di mercato).

Il Consiglio Comunale non ha determinato per il 2012 né per il 2013 il valore venale minimo di riferimento: ai fini dei versamenti I.M.U. valgono pertanto i valori minimi stabiliti nella deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 19.04.2011 relativa all’I.C.I.

NOTA BENE: IN TUTTE LE VISURE CATASTALI (CATASTO TERRENI) NON E’ INDICATA LA QUALITA’ DI AREA EDIFICABILE: E’ ONERE DEL CONTRIBUENTE VERIFICARE DETTA QUALITA’ FACENDO RIFERIMENTO AL PIANO URBANISTICO COMUNALE.

 

Quali sono le aliquote dell'IMU stabilite dal comune di Decimomannu?

Ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013 “Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul predetto sito (Portale del federalismo fiscale) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; … . In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.07.2014, il Comune ha deliberato la conferma delle aliquote già deliberate per l’anno 2013.

 

Immobili adibiti ad abitazione principale  - diversi da cat. A1/A8/A9 - o assimilati ad abitazione principale dal regolamento comunale: ESENZIONE TOTALE

 

Aliquota abitazione principale (cat. A1/A8/A9)

0,40 per cento

Aliquota ordinaria (abitazioni diverse dalla principale, aree edificabili, terreni agricoli)

0,88 per cento

Aliquota per abitazioni locate a canone concordato

0,70 per cento

 

Le aliquote fissate dalla Legge, da utilizzare esclusivamente per gli immobili di categoria D (di competenza statale), sono:

Aliquota ordinaria                                                    

0,76 per cento Stato

0,12 per cento Comune

 

Come si calcola l'imposta dovuta?

Immobili adibiti ad abitazione principale  - diversi da cat. A1/A8/A9 - o assimilati ad abitazione principale dal regolamento comunale: ESENZIONE TOTALE

 

Fabbricati diversi dall’abitazione principale o abitazione principale accatastata in cat. A1/A8/A9:

- Valore della rendita catastale rivalutata del 5% ai sensi della legge 23/12/96 n. 662 art. 3 c. 48 = rendita rivalutata

- Rendita rivalutata x moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale = base imponibile

- Base imponibile x aliquota = imposta annua totale

- imposta annua totale/2= ACCONTO o SALDO da versare

Aree edificabili:

- Volumetria o superficie edificabile x valore venale = base imponibile

- Base imponibile x aliquota  = imposta annua totale

- imposta annua totale/2= ACCONTO o SALDO da versare

Per i terreni agricoli:

- valore del reddito dominicale rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 = reddito rivalutato

- reddito rivalutato x 135 (oppure x 75 se si tratta di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) = baseimponibile

- Base imponibile x aliquota = imposta annua totale

- imposta annua totale/2= ACCONTO o SALDO da versare

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’IMU  solo per la parte eccedente €. 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a)         del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 6.000 e fino ad €. 15.500;

b)         del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 15.500 e fino ad €. 25.500;

c)         del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 25.500 e fino ad €. 32.000.

Cosa si intende per abitazione principale?

Si precisa che per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come UNICA UNITA’ IMMOBILIARE, nel quale IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE.

Per PERTINENZE dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (deposito, magazzino), C/6 (rimessa, garage,…) e C/7 (tettoia chiusa, aperta), nella misura massima di un’ unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Come si paga l'IMU?

sarà possibile effettuare il versamento esclusivamente mediante il modello F24, presso banche e uffici postali.

Codice Ente/Codice Comune di Decimomannu: D259

 Per eventuali altri immobili ubicati in altri comuni l’elenco dei codici catastali è reperibile sul sito Internet: www.agenziaentrate.gov.it.

I codici indicati devono essere riportati all’interno del modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

 

Codici tributo per il pagamento dell’IMU con il modello F24

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale classificate nelle cat. A1/ A8/ A9 e relative pertinenze

3912

---

Terreni agricoli

3914

---

Aree fabbricabili

3916

---

Altri fabbricati

3918

---

Immobili cat. D

3930 (per lo 0,12% di spettanza comunale)

3925

Interessi da Accertamento

3923

---

Sanzioni da Accertamento

3924

---

Arrotondamenti: il pagamento dell’IMU deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a 50 centesimi.

ATTENZIONE: il cittadino può usufruire del servizio di CALCOLO IMU ON LINE, al quale si può accedere dal portale del Comune di Decimomannu: con l’uso di tale programma si ottiene la stampa del modello F24 precompilato, col quale si può procedere direttamente al pagamento in banca o alle Poste.

Esistono Esenzioni?

Si. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

A decorrere dall'anno 2014, non è altresì dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

L’imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui ai commi 1 e 3, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti.

Gli anziani o i disabili proprietari di un immobile, che risiedono in casa di cura devono pagare l'IMU con l'aliquota prevista per l'abitazione principale oppure ad aliquota base?

L’articolo 2.3 del Regolamento comunale prevede l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti, nonchè certificazione dell’istituto di ricovero o sanitario attestante il ricovero permanente del contribuente.

Ai fini dell’applicabilità del beneficio di cui al comma 1, si considera “anziano” il soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni compiuti nel corso dell’anno di imposizione. Agli stessi fini, si considera “disabile” il soggetto passivo che sia portatore di handicap in situazione di gravità, individuata e certificata dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Ho affidato in uso gratuito un'abitazione di mia proprietà a mio figlio che la utilizza come propria dimora e che non possiede altri immobili. L'abitazione in questione beneficia del regime di agevolazione previsto per l'abitazione principale?

L’art. 2.4 del Regolamento IUC stabilisce che sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado – ivi residenti e che la utilizzano come abitazione principale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2.2, comma 2 del presente regolamento – limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500,00. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze individuate ai sensi dell’art. 2.2, comma 4, del presente regolamento.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo comma è applicata ad una sola unità immobiliare.

Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti.

Come sono tassate le aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli?

L’art. 2.7 del Regolamento IUC stabilisce che ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, sulle aree fabbricabili si corrisponde l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti.

Come sono tassati gli immobili utilizzati da enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati, ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, il soggetto passivo presenta, con le modalità previste dalla legge e a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti.

Come sono tassati i fabbricati inagibili?

La base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o non abitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.

L’inagibilità deve essere attestata da idonea perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che il contribuente deve allegare alla dichiarazione con cui comunica di volersi avvalere della riduzione d’imposta. È fatta salva la facoltà del contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile.

Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell’autorità comunale, o di altra pubblica autorità titolata, dovranno essere comunicati al Comune gli estremi dei detti provvedimenti.

L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Per fabbricato inagibile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all’uso cui è destinato per ragioni di pericolo all’integrità fisica ed alla salute delle persone. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano a titolo esemplificativo nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Non possono, in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell’inizio dei lavori.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, il personale tecnico del Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all’immobile e all’annualità per la quale si richiede l’agevolazione, da presentarsi, a pena di decadenza dell’eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.

L'IMU per le aree edificabili prevede nuove regole rispetto alla disciplina dell'ICI?

Per le aree edificabili non sono previste novità rispetto alla disciplina dell'ICI. La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (così come era previsto per l'ICI), avendo riguardo alla zona territoriale in cui è ubicato l'immobile, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche.

Quando va presentata la dichiarazione dell'IMU?

Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio di occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Tale obbligo, a pena di decadenza, è esteso anche alle richieste finalizzate all’esclusione, riduzione ed esenzione, nonchè al loro venir meno. È fatta salva ogni diversa disposizione in materia di IMU.

Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione IUC può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Normativa di riferimento

Per tutto quanto qui non riportato si rimanda alle seguenti norme di legge:

  • Regolamento IUC approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/07/2014 (link alla delibera)
  • Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 10 luglio 2014 di approvazione delle aliquote IMU (link alla delibera)
  • Art. 13, D.L. 6/12/2011, n. 201;
  • Legge 22/12/2011, n. 214 di conversione del D.L. 201/2011;
  • Artt. 7, 8 e 9, D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Federalismo Fiscale Municipale);
  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (solo le disposizioni espressamente richiamate dalla normativa);
  • D.L. 02/03/2012, n. 16 convertito, con emendamenti, nella Legge 26/04/2012, n. 44;
  • D.L. 8/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, nella Legge 6/6/2013, n. 64;
  • D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, nella Legge 18/7/2013, n. 85;
  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella Legge 28/10/2013, n. 124;
  • D.L. 30 novembre 2013, n. 133.
  • Art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44
  • Art. 10, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali);
  • Artt. 1 e 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici);
  • Art. 1, commi 639 e 640, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014);
  • Art. 1, commi da 707 a729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014).