Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Art. 12 D.L. 132/2014)

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato le separazioni consensuali  e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all’Avvocato o davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.


L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi al  Sindaco o all’Ufficiale dello Stato Civile delegato del Comune per concludere un accordo di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio  o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa.

Separazione consensuale

Dove

Competente a ricevere l’accordo è il Sindaco o l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi

Condizioni :

  • non essere genitori di figli minori
  • non essere genitori di figli maggiorenni incapaci
  • non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3. della Legge 5 febbraio 1992 n.104
  • non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
  • esclusione di patti di trasferimento patrimoniale ( come ad esempio l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Come

Sarà possibile fissare un appuntamento presso l’Ufficio dei Servizi Demografici, nell’orario di apertura dal  lunedì-venerdì dalle ore 9,00 alle 11.00,.

Documentazione necessaria

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da ciascun coniuge, debitamente compilata e  firmata, unitamente a una copia del documento di identità ( secondo la modulistica allegata).

Al momento in cui riceve l’accordo  il Sindaco o l’Ufficiale dello Stato Civile invita i coniugi a comparire nuovamente non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo di separazione consensuale e a tal fine la data verrà indicata nell’accordo.

E’ previsto che all’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari  a          € 16,00, con pagamento in contanti.
Contatti

Ufficio Servizi Demografici – Palazzo comunale – Piazza Municipio

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11.00,

Dott.ssa Donatella Garau - Responsabile del Servizio -  tel 0709667031  - 3486556900– email:  dgarau@comune.decimomannu.ca.it

Ufficio Servizi Demografici 0709667048 - 0709667050

Email: servizi.demografici@comune.decimomannu.ca.it

Pec: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Normativa di riferimento – Decreto legge  12 settembre 2014 n. 132

Richiesta scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio previste dalla legge n. 898/1970.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente:

- da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale:

- da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Dove

Competente a ricevere l’accordo è il Sindaco o l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi

 

Condizioni :

  • essere legalmente separati a seguito di provvedimento del Giudice o convenzione di negoziazione assistita o accordo dinanzi all’Ufficiale dello Stato civile e di trovarsi in uno dei casi di cui all’art.3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 10 dicembre 1970 n. 898;
  • non essere genitori di figli minori
  • non essere genitori di figli maggiorenni incapaci
  • non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3. della Legge 5 febbraio 1992 n.104
  • non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
  • esclusione di patti di trasferimento patrimoniale ( come ad esempio l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Come

Sarà possibile fissare un appuntamento presso l’Ufficio dei Servizi Demografici, nell’orario di apertura dal  lunedì-venerdì dalle ore 9,00 alle 11.00,.

Documentazione necessaria

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da ciascun coniuge, debitamente compilata e  firmata, unitamente a una copia del documento di identità ( secondo la modulistica allegata).

Al momento in cui riceve l’accordo  il Sindaco o l’Ufficiale dello stato Civile invita i coniugi a comparire nuovamente non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo di separazione consensuale e a tal fine la data verrà indicata nell’accordo.

E’ previsto che all’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari  a          € 16,00, con pagamento in contanti.
Contatti

Dott.ssa Donatella Garau - Responsabile del Servizio -  tel 0709667031  - 3486556900– email:  dgarau@comune.decimomannu.ca.it

Ufficio Servizi Demografici 0709667048 - 0709667050

Email: servizi.demografici@comune.decimomannu.ca.it

Pec: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Normativa di riferimento :

Legge 10 dicembre 1970 n. 898

Decreto legge  12 settembre 2014 n. 132

Modulo per richiesta appuntamento per separazione / scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio

Modulo per procedimento di separazione consensuale

Modulo per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio