Effettuare la pubblicazione di matrimonio
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi, tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune.
Durata della pubblicazione: 8 giorni consecutivi
Le pubblicazioni rimangono esposte all'albo pretorio on line del Comune per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 giorni e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.
Validità: Dal 4° giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni
Se il matrimonio non viene celebrato nei termini prescritti, la stessa si considera come non avvenuta ed occorre rifarla.
Dove richiederla: All’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza.
Chi può richiederla: gli interessati muniti di documento di identità o persona con speciale incarico ai sensi dell’art.96 del Codice Civile, presentando copia del documento degli sposi.
Documenti necessari: Tutta la documentazione necessaria in possesso di una Pubblica Amministrazione sarà acquisita d’ufficio.
- Marca da bollo da € 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Decimomannu
- n. 2 Marche da bollo da € 16,00 se uno degli sposi non è residente nel Comune di Decimomannu
Documenti da presentare per matrimonio religioso
- richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di Culto competente (eccetto per Chiesa Valdese, Comunità Israelitica di Torino, Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno, Assemblee di Dio, C.E.L.I., e U.C.E.B.I. per i quali è sufficiente la richiesta degli interessati).
Trascorsi i termini di legge della pubblicazione verrà rilasciato apposito nulla-osta da presentare al Parroco o al Ministro di Culto.
Documenti da presentare se uno degli sposi è cittadino straniero:
- passaporto valido
- nulla-osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia contenente chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza, cittadinanza e stato civile.
inoltre
- La firma apposta sul nulla-osta deve essere legalizzata presso la Prefettura di competenza, eccetto per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja. (5/10/1961).
- Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, certificato di capacità matrimoniale Considerata la pluralità della casistica, relativamente al rilascio del Nulla Osta, si invita a voler contattare l’ufficio competente per informazioni precise. Se gli sposi non comprendono la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete dagli stessi scelto.
Requisiti richiesti
- Almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune di Decimomannu
- Aver compiuto 18 anni; oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minori
- Essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a Il verbale di pubblicazione sarà redatto previo appuntamento, dopo esame della documentazione e verifica dei requisiti previsti dalla legge.
Celebrazione del matrimonio in altro Comune
Qualora i nubendi manifestino la volontà di contrarre matrimonio in altro Comune, diverso da quello in cui viene effettuata la pubblicazione, in sede di richiesta della pubblicazione dovranno inoltrare richiesta formale, e al momento del rilascio del certificato di eseguita pubblicazione verrà rilasciata anche la delega alla celebrazione in altro Comune ai sensi dell’art. 109 del Codice Civile.
Celebrazione del matrimonio ne Comune di Decimomannu da parte di cittadini non residenti
Qualora i nubendi intendano contrarre matrimonio nel Comune di Decimomannu ma non sono residenti, dovranno effettuare la pubblicazione nel Comune di residenza e in sede di richiesta della pubblicazione dovranno inoltrare richiesta formale affinchè il matrimonio possa essere celebrato nel Comune di Decimomannu; al momento del rilascio del certificato di eseguita pubblicazione verrà rilasciata anche la delega alla celebrazione in altro Comune ai sensi dell’art. 109 del Codice Civile.
Normativa di riferimento
Art. 50 e sgg. D.P.R. 396/2000
Accordo Santa Sede e Repubblica italiana 25/3/1985 L.121
Culti Ammessi nello Stato 28/2/1930 RD. n..289
Artt.89,116 c.c.