Dichiarare la morte di una persona

Dichiarazione di morte

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso entro 24 ore dal decesso.

Nella dichiarazione deve essere indicato: cognome, nome, luogo e data di nascita - luogo, data, e ora della morte - stato civile del defunto.

Con la dichiarazione di morte si provvede all'iscrizione del decesso nel registro di stato civile. Qualora ne ricorrano le condizioni la dichiarazione di morte può essere resa contestualmente alla richiesta di autorizzazione al seppellimento. Se il decesso è avvenuto in abitazione: la denuncia deve essere fatta dai parenti più stretti o da un'Agenzia Funebre da essi incaricata. Il medico curante deve constatare il decesso, verificarne le cause e compilare il modello ISTAT.

Se il decesso è avvenuto in ospedale, casa di cura o altra struttura sanitaria: ai familiari non è richiesta alcuna formalità, la comunicazione viene fatta direttamente dalla Direzione Sanitaria della Struttura Ospedaliera.

Nel caso di morte improvvisa, e/o in cui nessuno sia stato presente al decesso, deve essere informata l'Autorità di Pubblica Sicurezza o i Carabinieri, quindi, non prima che siano trascorse 15 ore, dovrà essere contattato il medico necroscopo dell'azienda Usl per la constatazione della morte e per la compilazione del certificato e della scheda ISTAT.

Documentazione da presentare

  • Avviso di morte sottoscritto dal responsabile dell'ospedale o altra struttura;
  • Scheda ISTAT debitamente compilata.

Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione alla sepoltura è richiesta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso e comprende l'autorizzazione al trasporto del defunto al Cimitero, può essere richiesta contestualmente alla dichiarazione di morte o successivamente. L'autorizzazione al trasporto della salma è rilasciata in bollo da € 16,00.

Documentazione da presentare 

  • modello ISTAT debitamente compilato e sottoscritto dal medico (se non già prodotto per la dichiarazione di morte);
  • certificato del medico necroscopo dell'azienda Usl con indicata la causa della morte ed il periodo di osservazione (in genere 24 ore dal decesso);
  • in caso di morte violenta od improvvisa il nulla-osta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

Informazioni richieste

E' necessario conoscere il luogo, la data e l'ora delle esequie, il cimitero di destinazione e le modalità di sepoltura; comunicate anche verbalmente se la sepoltura è nel territorio comunale. Se il cimitero è di altro Comune deve essere presentata richiesta in bollo di autorizzazione al trasporto della salma. Per il sabato ed i giorni festivi, è garantito il servizio di reperibilità , al numero di cellulare 348 6556901

La cremazione

La cremazione è una pratica, accessibile a tutti, che consiste nel ridurre in cenere le spoglie mortali raccogliendole in una particolare urna. Le ceneri potranno poi essere conservate o disperse. Quello della cremazione è uno dei più antichi e diffusi riti funebri della storia dell'umanità, simbolo di purificazione e di liberazione dello spirito. L'autorizzazione ad eseguire la cremazione deve essere disposta dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. E' possibile richiedere la cremazione anche di resti umani inumati da almeno 10 anni o tumulati da almeno 20. Per effettuare la cremazione occorre la volontà del defunto, espressa in vita mediante testamento o iscrizione ad un'associazione specifica. In alternativa i congiunti stessi potranno riferire la volontà verbale di cremazione espressa in vita dal defunto tramite sottoscrizione di apposita dichiarazione.

Una volta avvenuta la cremazione, i familiari potranno ritirare direttamente presso il crematorio l'urna cineraria del proprio caro. La fornitura dell'urna è compresa nella tariffa del servizio. Le ceneri potranno essere conservate o disperse. E' comunque necessaria la volontà espressa del defunto o dei parenti di primo grado. Normativa di riferimento: - D.P.R. 10/9/1990, n.285 – legge n.130 del 30 marzo 2001 -L.R. N 4 DEL 22/02/2012 - Regolamento Comunale per i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria -

Conservazione delle ceneri

Le ceneri devono essere sempre conservate in apposita urna cineraria indicante all'esterno nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Le ceneri potranno essere tumulate in un loculo presso il cimitero o affidate personalmente a un proprio caro, a patto che l'urna sia custodita in un luogo preciso e definito. Per l'affidamento è necessario presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza dell'affidatario.

Affidamento delle ceneri – Modalità

Chi richiede l'affidamento deve presentare domanda in bollo utilizzando l'apposito modulo ritirabile presso l'ufficio di Stato Civile. La volontà del defunto dovrà essere documentata attraverso disposizione testamentaria del de cuius ( testamento olografo,iscrizione alla So.Crem.Mo etc. ) o attraverso una dichiarazione in bollo resa avanti a un pubblico ufficiale dai congiunti di primo grado ( figli e/o genitori ) unitamente al coniuge, se presente.

L'urna dovrà essere custodita in un luogo esattamente individuato e comunque in un manufatto chiudibile e resistente alla profanazione da collocarsi in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.

In qualsiasi momento il Comune potrà effettuare controlli sulla effettiva collocazione e stato di conservazione delle ceneri. Dispersione delle ceneri La L.R. della Regione Sardegna n. 4/2012 all'art. 4 ha regolato la dispersione delle ceneri: la stessa è consentita unicamente in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. In quest'ultimo caso la dispersione avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici ai fini delle tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. E' possibile autorizzare la dispersione solo in presenza di una volontà scritta dell'interessato e, precisamente, solo in questi tre casi:

  • dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo);
  • disposizione testamentaria;
  • volontà espressa dal defunto (iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione) che le proprie ceneri vengano disperse