Autocertificazione

Per richiedere il rilascio di un certificato anagrafico il cittadino deve recarsi presso gli uffici e compilare la richiesta. (modulo )

Si precisa che a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40, D.P.R.445/2000).

Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).

Ciò significa, non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe.

Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno, inefficace. Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) è gratis e non è necessaria l'autenticazione.

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