Cambio di residenza in tempo reale

La procedura diviene più veloce in quanto l'ufficiale dell'anagrafe provvederà entro i due giorni lavorativi, successivi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del cittadino, a registrare le conseguenti variazioni di residenza e di abitazione.
Chi si trasferisce da un altro comune a Decimomannu, subito dopo l'iscrizione anagrafica potrà richiedere i certificati di residenza e di stato famiglia e, solo nel caso sia nato a Decimomannu, anche il certificato di nascita.

I cittadini avranno inoltre a disposizione nuove modalità, più rapide ed efficaci, per comunicare con l'Ufficio di Anagrafe Comunale:

  • Allo Sportello
  • per Posta Elettronica Certificata (PEC)
  • per posta elettronica semplice
  • per mezzo postale tramite raccomandata
  • tramite FAX

In particolare i cittadini potranno rendere allo sportello, o inviare per fax, per raccomandata o via telematica, le seguenti dichiarazioni:

  • iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune
  • iscrizione anagrafica dall'estero
  • cambio di abitazione all'interno del comune
  • emigrazione all'estero

In questo modo il Comune si adegua a quanto disposto dal D.L. n° 5/2012, convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35.

La nuova procedura seguita dall'Ufficio Anagrafe

Dichiarazione di cambio indirizzo/abitazione
La dichiarazione di cambiamenti di indirizzo viene effettuata dal cittadino mediante la presentazione di un'istanza il cui facsimile è reperibile su questo link o negli allegati a fine pagina.
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea e non) e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.
Decorso tale termine, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso.

Fiducia e responsabilità
Il nuovo sistema, con tempi estremamente più rapidi rispetto al passato, si basa – in sostanza – su una maggiore fiducia accordata al cittadino, in quanto l'amministrazione compie gli accertamenti solo in una seconda fase.
Allo stesso tempo il cittadino viene anche maggiormente responsabilizzato. Infatti nel caso in cui dopo gli accertamenti venissero verificate dichiarazioni non corrispondenti al vero, saranno applicati gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero:

  • la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione;
  • il rilievo penale della dichiarazione mendace;
  • l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.