Proroghe dei titoli abilitativi edilizi... il punto

06 settembre 2022

A causa delle diverse criticità di rifornimento e cantieristiche contingenti, il settore edilizia in diversi ambiti si è fermato temporaneamente, in attesa di novità. Il legislatore ha pensato di concedere una ulteriore possibilità di proroga semplificata verso alcuni titoli e permessi edilizi. 

Facciamo il punto dei diversi procedimenti....

 

 

Proroga termini art. 15 del DPR 380/01: (solo per i Permessi di Costruire)

La proroga, ex art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

NB: Alla richiesta di proroga di fine lavori deve essere allegata una relazione sullo stato di attuazione dei lavori e la documentazione fotografica.

 

 

Proroga termini AUTOMATICA COVID (D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, all’art. 103, commi 1 e 2, successivamente modificati e integrati dall’articolo 3-bis del D.L. 125/2020, convertito dalla L. 159/2020)

Gli atti di assenso della pubblica amministrazione mantengono la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, così come disposto in origine dal D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, all’art. 103, commi 1 e 2, successivamente modificati e integrati dall’articolo 3-bis del D.L. 125/2020, convertito dalla L. 159/2020. 

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del DPR 380/2001, “in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, sono prorogati automaticamente fino al 30 giugno 2022 (grazie al D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, dalla fine dell’emergenza del 31 marzo 2022 + 90 gg.) e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica”.

La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività e di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comunque denominate e al ritiro dei titoli abilitativi rilasciati.

 

 

Proroga termini di inizio e fine lavori art 10 comma 4 del DL 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020: (per Permessi di Costruire, SCIA e SCIA alternativa al Permesso)

PROROGA PERMESSI - SCIA - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

E’ una proroga straordinaria che può essere presentata per Permesso di costruire / Autorizzazione unica rilasciati entro il 31 dicembre 2020 e Scia/ Scia alternativa al Pdc presentate entro 31 dicembre 2020.
Si forma per effetto di una comunicazione dell’interessato (che non necessita di alcuna motivazione), alla quale segue una comunicazione di presa d’atto da parte dell’amministrazione nel caso di verifica positiva dei requisiti previsti ovvero:

  1. deve essere obbligatoriamente prodotta prima:
  • della scadenza del termine di fine lavori del permesso di costruire /autorizzazione unica (tre anni dalla data di inizio lavori per pdc)
  • della scadenza dell’efficacia della Scia/Scia alternativa al Pdc (tre anni dalla data di efficacia)
  1. il titolo edilizio non deve risultare in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati .

La normativa prevede una proroga massima di 1 anno per l'inizio dei lavori e di 3 anni per la fine dei lavori.

Nel caso non ricorrano tali requisiti l’amministrazione comunica l’inefficacia/mancata formazione della proroga.

 

 

Proroga straordinaria di 1 anno di Permessi - SCIA e Autorizzazioni Paesaggistiche - ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 51/2022 (di conversione del D.L. 21/2022 "Ucraina")

Sono prorogati di un anno i termini di inizio e fine lavori di Permessi - SCIA  e Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022. (anche dei titoli già prorogati ai sensi delle precedenti proroghe, elencate sopra)

Pertanto la norma si applica:

• ai permessi di costruire rilasciati (o formatisi mediante silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del Dpr 380/2001) prima della sua entrata in vigore (e quindi prima del 21 maggio 2022);

• ai permessi rilasciati (o formati per silenzio assenso) dopo tale data e fino al 31 dicembre 2022.

N.B. La proroga non è automatica ma per poterne usufruire occorre:

• una comunicazione al Comune nella quale l’interessato espliciti la volontà di volersene avvalere. La comunicazione deve evidentemente contenere l’indicazione degli estremi dei titoli edilizi e del termine che si vuole prorogare (inizio o ultimazione lavori);

• la ricorrenza di alcune condizioni e cioè che i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo). 

 

 

PROROGA CONVENZIONI

Sono prorogati di un anno:

• il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente pari a 10 anni) formatisi fino al 31 dicembre 2022. In questi casi si ritiene applicabile la giurisprudenza relativa alle precedenti proroghe in base alla quale, al fine di poter usufruire della proroga, è necessario che la convenzione sia efficace alla data di entrata in vigore della norma (TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 12/01/2022, n. 24; TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 02/02/2021, n. 112; TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257);

• i termini di inizio e fine lavori previsti nell’ambito di tali convenzioni o accordi similari. Secondo gli orientamenti della giurisprudenza sulle norme precedenti, la proroga riguarda tutti i termini previsti nell’ambito della convenzione urbanistica, senza la necessità di distinguere, all’interno di pattuizioni spesso molto complesse e articolate nell’individuazione degli obblighi delle parti, fra termini scaduti e non ancora scaduti al momento di entrata in vigore della norma (TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257; TAR Lazio. Roma, sez. II, 04/12/2017, n. 11973; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 02/02/2017, n. 145);

• i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.

La proroga è automatica, non essendo prevista dalla norma la comunicazione al Comune, ma a differenza delle precedenti proroghe che hanno interessato le convenzioni urbanistiche (previste dall’art. 30, comma 3-bis DL 69/2013 e dell’art. 10, comma 4-bis DL 76/2020), è richiesto che “non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004”.