TARI - Tassa Rifiuti

Che cos’e la TARI?

Dal 1 gennaio 2014 è in vigore la nuova tassa rifiuti che sostituisce la Tarsu:

  • La Legge  di stabilità 2014 (n. 147 del 2013) che disciplina la IUC, Imposta Unica Comunale che comprende oltre l’IMU anche la TASI e la TARI, prevede ai commi 641-668 la regolamentazione della Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI), rimandando per il calcolo della tassa al Decreto n° 158/99.
  • La gestione del tributo è poi determinata dai seguenti atti comunali:
  • Delibera  del Consiglio  Comunale n° 16 del 22 luglio 2014 di approvazione del Regolamento IUC (link alla delibera);
  • Delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 22 luglio 2014 di approvazione del PEF (link alla delibera);
  • Delibera del Consiglio Comunale  n° 20 del 29 luglio 2014 di approvazione delle Tariffe (link alla delibera);

Come si calcola la TARI?

La Tari si compone di una parte fissa ed una variabile.

- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

 

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile ( determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare).

 

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99). Ogni classe di appartenenza è stata poi dettagliatamente specificata nel regolamento comunale.

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza.

All'importo del Tributo sia per le utenze domestiche che per le non domestiche occorre inoltre aggiungere il 5 % relativo al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Si fa inoltre presente che l’importo relativo agli avvisi di pagamento che arriveranno a domicilio sarà quello unico per l’intero anno 2014, calcolato in base alle nuove tariffe TARI e suddiviso in numero quattro rate.

Superficie imponibile

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), per gli anni precedenti al 2013, e quelle dichiarate o accertate ai fini Tarsu per il 2013.

Chi deve pagare la TARI?

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scopertesia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestichele restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo: 

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperti, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Come si paga la TARI?

Il Comune effettua il calcolo dell’imposta e predispone la documentazione necessaria per il versamento inviando al contribuente la lettera informativa descrittiva della propria posizione tributaria con allegati gli F24 già compilati (1 per rata = 4, e uno per una soluzione unica) per il versamento che dovrà essere effettuato esclusivamente in tale forma.

Qualora l’utente smarrisca gli F24 inviati potrà recarsi c/o l’Ufficio Tributi e chiederne un duplicato.

Termini e modalità di versamento

Termini

Con delibera del Consiglio Comunale n° 59 del 11/07/2014, è stato stabilito che l’imposta da versare sia divisa in 4 rate bimestrali; la prima rata del 16 luglio 2014,la seconda rata il  16/09/2014, il 16/11/2014 scadrà la terza rata e il 16/01/2015 la quarta e ultima rata.

In alternativa si potrà versare in unica soluzione entro il 31/10/2014.

Poiché a seguito dell’affidamento del lavoro di stampa e predisposizione degli avvisi di pagamento, non può essere rispettata la scadenza della prima rata e in qualche caso anche della seconda rata, si potrà procedere al pagamento delle rate tardive senza sanzioni e interessi entro il 31 ottobre 2014, rimanendo invariate le altre scadenze.

Modalità

Il Comune ha già effettuato il calcolo dell’imposta e predisposto la documentazione necessaria per il versamento inviando al contribuente la lettera informativa descrittiva della propria posizione tributaria con allegati gli F24 già compilati (1 per rata= 4, e uno per una soluzione unica) per il versamento che dovrà essere effettuato esclusivamente in tale forma.

Qualora l’utente smarrisca gli F24 inviati potrà recarsi c/o l’Ufficio Tributi e chiederne un duplicato.

Quali sono le tariffe della TARI stabilite dal comune di Decimomannu

Consulta le tariffe

Il tributo giornaliero:

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale TARI relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, apartire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti e attività similari).

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Dichiarazioni TARI

Si ricorda che sono a disposizione c/o l’ufficio Tributi e nel sito http://www.comune.decimomannu.ca.it/   i vari modelli utilizzabili per le dichiarazioni e le richieste di riduzioni e agevolazioni ai fini TARI, consultando in : “aree tematiche-  Tributi comunali.

Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio di occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Tale obbligo, a pena di decadenza, è esteso anche alle richieste finalizzate all’esclusione, riduzione ed esenzione, nonchè al loro venir meno. È fatta salva ogni diversa disposizione in materia di IMU.

Rimangono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

Nel caso di occupazione di un fabbricato in comune con altro soggetto, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito.

Agevolazioni

  • Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. É onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Categorie di attività

% di abbattimento della superficie

Falegnamerie

40%

Autocarrozzerie

40%

Autofficine per riparazione veicoli

40%

Gommisti

50%

Autofficine di elettrauto

30%

Distributori di carburante

20%

Ceramisti

25%

Fabbri e carpentieri

40%

Stabilimenti industriali

40%

Marmisti

40%

Rosticcerie

10%

Macellerie

40%

Pasticcerie

20%

Lavanderie

40%

Verniciatura

40%

Autodemolitori

40%

Autolavaggio

20%

Studi fotografici

20%

Medici e laboratori

30%

Farmacie

10%

 

Per eventuali attività sopra non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

A partire dalla data indicata al punto b) del successivo comma 3, gli uffici comunali provvedono alla elaborazione di un censimento annuale delle attività elencate al precedente comma 2, indicando il numero delle attività commerciali rientranti in tale categoria e la superficie complessiva oggetto della riduzione.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Ci sono riduzioni ed esenzioni?

Si. Il titolo IV del Regolamento IUC prevede le seguenti riduzioni, ai sensi di quanto previsto dai commi 658 e 659 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

1) riduzione per le zone non servite.

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze collocate al di fuori del centro urbano e che devono conferire i rifiuti nei punti di raccolta individuati dal Settore Tecnico del Comune, secondo la seguente tabella:

Distanza dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica

Riduzione %

 

TRA 201 E400 METRI

60

OLTRE I401 METRI

65

La riduzione deve essere richiesta dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’occupazione, allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il valore massimo stimato annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

L’agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

A partire dalla data indicata al precedente comma 2, gli uffici comunali provvedono alla elaborazione di un censimento annuale delle utenze collocate al di fuori del centro urbano e che devono conferire i rifiuti nei punti di raccolta individuati dal Settore Tecnico del Comune.

2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo nella misura del 30%;

3) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nella misura del 30%;

Le riduzioni di cui ai punti 2) e 3)  avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le riduzioni sopra elencate cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la deliberazione tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Esistono ulteriori riduzioni ed esenzioni?

Si. L’articolo 4.23 del Regolamento IUC prevede le seguenti ulteriori riduzione ed esenzioni ai sensi di quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

a) qualora si tratti di nuclei familiari in particolari situazioni di disagio secondo il seguente criterio: avere una situazione economica reddituale pari o inferiore a € 4.500,00 annui, rilevabile da certificazione ISEE in corso di validità:                                                                                                              riduzione del 20%;

b) qualora il soggetto passivo o un componente del suo nucleo familiare sia portatore di handicap in situazione di gravità, individuata e certificata dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, nonché una situazione economica reddituale pari o inferiore a € 5.500,00 annui, rilevabile da certificazione ISEE in corso di validità:                                                                                              riduzione del 20%

c) qualora il soggetto passivo abbia un’età uguale o superiore ad anni 65, nonché una situazione economica reddituale pari o inferiore a € 4.500,00 annui, rilevabile da certificazione ISEE in corso di validità: riduzione del 30%

L’istanza di riduzione deve essere presentata annualmente dall’interessato mediante compilazione e consegna, dal 01 aprile al 30 giugno dell’anno successivo, dell’apposito modulo nonché della documentazione ivi indicata. La dichiarazione ISEE deve essere riferita ai redditi dell’anno di imposizione.

L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, si applicano delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda :

-      Al Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti “TARI” ;

-      Alla Deliberazione di determinazione delle tariffe “TARI” n° 20  del 29/07/2014;

-      All’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, commi 639-668;

-      Alle eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio stabilite con appositi atti amministrativi comunali.