CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024

18 settembre 2024

La RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RENDE NOTO

L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 431/98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 11 istituisce un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico.

SI INVITANO GLI INTERESSATI A PRENDERE COMPLETA VISIONE DEL BANDO.

I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA ENTRO E NON OLTRE IL 21 OTTOBRE 2024, per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell’anno 2024, secondo quanto disposto dall’allegato Bando Permanente.


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ESCLUSIVAMENTE ONLINE 

L’istanza potrà essere presentata esclusivamente ON LINE, entro e non oltre il 21 ottobre 2024, effettuando l’accesso con SPID /CIE / O CNS secondo la seguente modalità:

accedendo allo Sportello Telematico Polifunzionale nella sezione Servizi Sociali/ Chiedere la concessione del contributo economico per affitto/

LE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLA ONLINE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

Si comunica che la domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata di tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione della stessa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:
-copia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea);
-copia del contratto d’affitto in essere regolarmente registrato all’Agenzia Delle Entrate;
-copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) relativo all’anno in corso o copia della documentazione relativa all’adesione al Decreto Lgs. 23/2011 art. “Cedolare secca” o tassa di registrazione relativa all’ultimo anno;
-copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione sino a settembre 2024, ossia copia delle ricevute firmate dal locatore, con marca da bollo da € 2,00 per ciascuna ricevuta, o copia dei bonifici bancari sino a settembre 2024, i pagamenti del canone relativo alle mensilità di ottobre 2024, novembre 2024 e dicembre 2024, dovrà essere inviato successivamente al pagamento entro e non oltre il 30.01.2025;
-attestazione ISEE 2024 del nucleo familiare.

Scarica l'avviso per le informazioni complete su requisiti e modalità di determinazione dei contributi. 

Estratto bando permanente RAS

LA R.A.S. HA INDETTO UN BANDO PERMANENTE per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n.431, art. 11, di cui si riporta estratto.

Articolo 1 - Finalità
La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, con il bando intende sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata appartenenti a nuclei familiari disagiati.

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
DGR n. 28/11 del 31 luglio 2024.

Articolo 3 - Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per l’annualità 2024 ammontano a € 10.000.000,00 di fondi regionali

Articolo 4 - Destinatari finali dei contributi
Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.
La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell’anno al quale si riferisce il bando.
Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Articolo 5 - Comuni ammissibili
Tutti i Comuni della Sardegna possono presentare istanza di finanziamento.

Articolo 6- Requisiti per l’accesso ai contributi
Per ciascun anno i Comuni, con proprio bando/avviso, pubblicizzano l’accesso ai contributi di cui al presente bando regionale permanente e verificano che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:
Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Articolo 7 - Contributi concedibili
L’ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:
Fascia A: l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Articolo 8 - Modalità di determinazione del contributo
I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di cui al precedente articolo 7.
L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.
È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell’ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.
La cumulabilità con altri contributi sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.
Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto nell’anno di riferimento.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Decimomannu 18.9.2024

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau